Considerazioni interessanti sul Dpr n. 59
Volevamo condividere con voi alcuni informazioni legate al Dpr n. 59 del 02/04/2009 pubblicato sulla G.U. del 10/06/2009. Oltre ai famosi requisiti minimi per le prestazioni energetiche di edifici ed impianti, sono riportate anche delle prescrizioni riguardanti il trattamento delle acque negli edifici. In particolare, obbliga il trattamento e la depurazione dell’acqua per tutti gli impianti di riscaldamento ad acqua calda di qualsiasi potenzialità, per gli impianti per la produzione dell’acqua calda. Qui sotto trovate l’approfondimento.
Nuove prescrizioni impianti termici secondo D.P.R. n. 59 del 02-04-2009
Di seguito un estratto del DPR relativo alle sole prescrizioni suddette, chiarendo quanto segue.
* Le nuove disposizioni si applicano a tutti gli impianti termici;
* Richiamo “……..art. 3 D.P.R. 26 Agosto 1993 n. 412”
E’ la nota classificazione degli edifici (civile abitazione, terziario, ecc.) adottata per la L. 10/91
* Il decreto legislativo di riferimento è il 192/2005 e successive modifiche ed integrazioni
* Richiamo “…….art. 3, comma 2, lettera a), b), c) numero 1”
Art.3
(Ambito di intervento) come modificato dall’art. 1, del D.Lgs. 311/06
2. Nel caso di ristrutturazione di edifici esistenti, e per quanto riguarda i requisiti minimi prestazionali di cui all’articolo 4, è prevista un’applicazione graduale in relazione al tipo di intervento. A tal fine, sono previsti diversi gradi di applicazione:
a) una applicazione integrale a tutto l’edificio nel caso di:
1) ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro di edifici esistenti di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
2) demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria di edifici esistenti di
superficie utile superiore a 1000 metri quadrati;
b) una applicazione integrale, ma limitata al solo ampliamento dell’edificio nel caso che lo stesso ampliamento risulti volumetricamente superiore al 20 percento dell’intero edificio esistente;
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
1) ristrutturazioni totali o parziali, manutenzione straordinaria dell’involucro edilizio e ampliamenti volumetrici all’infuori di quanto già previsto alle lettere a)
e b);
* Richiamo “…….art. 3, lettera c) numero 2 e 3”
Art.3
(Ambito di intervento) come modificato dall’art. 1, del D.Lgs. 311/06
c) una applicazione limitata al rispetto di specifici parametri, livelli prestazionali e prescrizioni, nel caso di interventi su edifici esistenti, quali:
………………………………………………………………………………………….
2) nuova installazione di impianti termici in edifici esistenti o ristrutturazione degli stessi impianti;
3) sostituzione di generatori di calore.
Dunque se prima i trattamenti di addolcimento erano previsti esplicitamente dalla norma UNI 8065 solo per impianti di potenza superiore a 350 kW e durezza maggiore di 15°Fr, mentre per tutti gli altri impianti era proposto un trattamento di condizionamento chimico, ora il campo applicativo si estende anche alle potenze termiche inferiori a 350 kW, secondo lo schema allegato.
Si rammenta che le norme UNI di per sé non hanno carattere cogente: lo diventano se menzionate da un dispositivo di legge.
ESTRATTO D.P.R. n. 59 del 2.4.2009 Art. 4, comma 14
Art. 4.
Criteri generali e requisiti delle prestazioni energetiche degli edifici e degli impianti
14. Per tutte le categorie di edifici, cosi' come classificati in base alla destinazione d'uso all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, nel caso di edifici di nuova costruzione e ristrutturazione di edifici esistenti, previsti dal decreto legislativo all'articolo 3, comma 2, lettere a),
b) e c), numero 1), limitatamente alle ristrutturazioni totali, e nel caso di nuova installazione e ristrutturazione di impianti termici o sostituzione di generatori di calore, di cui alla lettera c), numeri
2) e 3), fermo restando quanto prescritto per gli impianti di potenza complessiva maggiore o uguale a 350 kW all'articolo 5, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, e' prescritto:
a) in assenza di produzione di acqua calda sanitaria ed in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore o uguale a 25 gradi francesi:
1) un trattamento chimico di condizionamento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva minore o uguale a 100 kW;
2) un trattamento di addolcimento per impianti di potenza nominale del focolare complessiva compresa tra 100 e 350 kW;
b) nel caso di produzione di acqua calda sanitaria le disposizioni di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), valgono in presenza di acqua di alimentazione dell'impianto con durezza temporanea maggiore di 15 gradi francesi. Per quanto riguarda i predetti trattamenti si fa riferimento alla norma tecnica UNI 8065.
I prodotti della nostra gamma coinvolti sono: NK300soft, gruppo di riempimento con addolcitore e Kaltecsoft KS10S, addolcitore per acqua potabile.

In particolare l’NK300soft è maggiormente indicato per gli impianti di solo riscaldamento, tenendo in conto il fatto che comunque, dove è obbligatorio il condizionamento chimico, l’addolcimento è in ogni caso preferibile.
Per quanto riguarda il riscaldamento + ACS si deve utilizzare il Kaltecsoft KS10S.