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Angolo delle normative
11 mar 2010 13:58
Riferimenti legislativi sulla contabilizzazione del calore
Riferimenti legislativi sulla contabilizzazione del calore.
(D.G.R. Lombardia 8/8745 – D.P.R. 59/2009)
La contabilizzazione del calore consiste in un sistema tecnologico che, nelle costruzioni dotate di impianto di riscaldamento centralizzato, permette di suddividere le spese in proporzione a quanto ogni unità immobiliare consuma.
Diverse disposizioni di legge si sono succedute nel tempo per riconoscere a questa tecnica le prerogative di autonomia gestionale, nonché di risparmio energetico se affiancata ad un efficace sistema di termoregolazione.
Le norme più recenti sono contenute nel D.G.R. Lombardia n. 8/8745 e nel D.P.R. 59/2009.
a) D.G.R. Lombardia n. 8/8745
“Determinazioni in merito alle disposizioni per l’efficienza energetica in edilizia e per la certificazione energetica degli edifici”.
Con questo Decreto della Giunta Regionale del 22/12/2008 pubblicato sul  .U.R.L. del 15/01/2009, la contabilizzazione del calore negli edifici diventa obbligatoria in Lombardia.
Infatti, all’art. 6 comma 7 e comma 8 si prescrive:
6.7 In tutti gli edifici esistenti, appartenenti alle categorie E.1 ed E.2, in caso di nuova installazione o ristrutturazione dell’impianto termico e in caso di  sostituzione del generatore di calore, devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità immobiliare.
Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi devono essere motivati nella relazione tecnica di cui all’Allegato B.
* Cat. E.1 = Edifici adibiti a residenza ed assimilabili
* Cat. E.2 = Edifici adibiti ad uffici ed assimilabili
* Ristrutturazione impianto termico (art. 2 comma zz) dello stesso D.G.R.) = insieme di  opere che comportano la modifica sostanziale dei seguenti sottosistemi: generazione e distribuzione ovvero generazione ed emissione ovvero distribuzione ed emissione del calore; rientrano in questa categoria anche la trasformazione di un impianto termico centralizzato in impianti termici individuali, nonché la risistemazione impiantistica nelle singole unità immobiliari, o parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco dall’impianto termico centralizzato.
* Sostituzione di un generatore di calore (art. 2 comma ddd) dello stesso D.G.R.) = rimozione di un generatore di calore ed installazione di uno nuovo destinato ad erogare energia termica alle medesime utenze; rientra in questa fattispecie anche la rimozione di un generatore di calore a seguito dell’allacciamento ad una rete di teleriscaldamento.
N.B.: Nella Delibera in argomento si rimarca che, affinché sia conseguibile un determinato risparmio energetico indipendentemente dal comportamento virtuoso del singolo utente, la contabilizzazione deve essere sempre abbinata ad una termoregolazione per singola unità abitativa.
6.8 Le apparecchiature installate ai sensi del punto 6.7 devono assicurare un errore di misura, nelle condizioni di utilizzo, inferiore al 5%, con riferimento alle norme UNI in vigore. Per le modalità di contabilizzazione si fa riferimento alle vigenti norme e linee guida UNI.
* Le norme UNI di riferimento sono riconducibili a :
- UNI EN 834: Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei
radiatori. Apparecchiature ad alimentazione elettrica.
- UNI EN 835: Ripartitori dei costi di riscaldamento per la determinazione del consumo dei
radiatori. Apparecchiature basate sul principio di evaporazione, senza l’ausilio di
energia elettrica.
- UNI EN 1434 - 1 - 2 – 3 – 4 – 5 – 6: Contatori di calore.
- UNI 10200: Impianti di riscaldamento centralizzati - Ripartizione delle spese di
riscaldamento.
- UNI EN 442 – 1 – 2 – 3: Radiatori e convettori.
b) D.P.R. n. 59 del 02 Aprile 2009 (G.U. n. 132 del 10/06/2009)
“Regolamento di attuazione dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 19 Agosto 2005 n. 192, concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia”.
Con questo dispositivo viene disciplinata la certificazione energetica degli edifici. In particolare all’art. 4, comma 6, punto e), viene ribadito l’obbligo della termoregolazione e contabilizzazione del calore, nel caso in cui nell’edificio con impianto centralizzato vi siano dei locali nei quali possono essere superati i valori massimi di temperatura consentiti dalle norme.
Art. 4, comma 6 – Per tutte le categorie di edifici, così come classificati in base alla destinazione d’uso all’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 Agosto 1993 n. 412, nel caso di mera sostituzione di generatori di calore, prevista all’articolo 3, comma 2, lettera c), numero 3), del decreto legislativo, si intendono rispettate tutte le disposizioni vigenti in tema di uso razionale dell’energia, incluse quelle al comma 5, qualora coesistano le seguenti condizioni:
(Il comma 5 prescrive il calcolo del rendimento globale medio stagionale dell’impianto termico, e la verifica che lo stesso risulti superiore ai valori riportati nell’allegato C.
Per potenze superiori o uguali a 100 kW è richiesta altresì la diagnosi energetica di edificio ed impianto.)
Art. 4, comma 6, punto e) – nel caso di installazione di generatori di calore a servizio di più unità immobiliari, sia verificata la corretta equilibratura del sistema di distribuzione, al fine di consentire contemporaneamente, in ogni unità immobiliare, il rispetto dei limiti minimi di comfort e dei limiti massimi di temperatura interna; eventuali squilibri devono essere corretti in occasione della sostituzione del generatore, eventualmente installando un sistema di contabilizzazione del calore che permetta la ripartizione dei consumi per singola unità immobiliare.
Negli immobili esistenti con più di 4 unità abitative, il comma 9 non obbliga ma invita a preferire il mantenimento degli impianti centralizzati, stabilendo però che un eventuale passaggio all’autonomo per singolo appartamento sia supportato da plausibili cause tecniche o di forza maggiore.
Art. 4, comma 9 – In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso dell’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, è preferibile il mantenimento di impianti centralizzati laddove esistenti; le cause tecniche o di forza maggiore per ricorrere ad eventuali interventi finalizzati alla trasformazione degli impianti termici centralizzati ad impianti con generazione di calore separata per singola unità abitativa devono essere dichiarate nella relazione di cui al comma 25.
Il comma 10 completa l’indirizzo, rendendo obbligatoria la termoregolazione e la contabilizzazione negli edifici esistenti, in caso di ristrutturazione dell’impianto centralizzato o di installazione (quindi in edifici che ne sono sprovvisti):
Art 4, comma 10 - In tutti gli edifici esistenti con un numero di unità abitative superiore a 4, e in ogni caso per potenze nominali del generatore di calore dell’impianto centralizzato maggiore o uguale a 100 kW, appartenenti alle categorie E1 ed E2, così come classificati in base alla destinazione d’uso dell’articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, in caso di ristrutturazione dell’impianto termico o di installazione dell’impianto termico devono essere realizzati gli interventi necessari per permettere, ove tecnicamente possibile, la contabilizzazione e la termoregolazione del calore per singola unità abitativa. Gli eventuali impedimenti di natura tecnica alla realizzazione dei predetti interventi, ovvero l’adozione di altre soluzioni impiantistiche equivalenti, devono essere evidenziati nella relazione tecnica di cui al comma 25.
In definitiva negli edifici esistenti con più di quattro unità abitative o con caldaie di potenza superiore o uguale a 100 kW, la contabilizzazione e termoregolazione sono obbligatorie in occasione della sostituzione del gruppo termico e/o ristrutturazione degli impianti termici.
I due dispositivi di legge sopra richiamati sono alquanto simili tra loro: quello della Regione Lombardia è stato emanato prima del DPR nazionale e, in modo più diretto, prescrive sia la contabilizzazione che la termoregolazione come azione complessiva finalizzata al conseguimento del risparmio energetico, qualora si intraprendano lavori di ristrutturazione degli impianti termici negli edifici condominiali.
La norma nazionale assume praticamente gli impianti centralizzati come situazione conveniente di base, per attuare efficaci interventi di sistemazione degli impianti termici negli edifici plurifamiliari, ponendo condizioni tecnicamente poco sostenibili per il passaggio ad impianti individuali con caldaie autonome.
In altri termini, mentre la Regione Lombardia nella propria delibera sorvola sulla modifica degli impianti da collettivi ad autonomi con singole caldaiette, la legge nazionale completa il quadro tecnico-normativo, richiedendo precise motivazioni e di validità tecnica per tale
iniziativa.
 
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